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Immigrazione costituzionale Sbarramenti e ipocrisie al
posto di una vera politica migratoria che attiri la popolazione nuova
di cui abbiamo bisogno. Così l'Europa perde un'altra gara con gli
Usa. Un'intervista Anna Maria Merlo
Ecco di seguito i 12 punti cardine delle
modifiche alla legge
Turco-Napolitano sull'immigrazione
varate dal Consiglio dei ministri: sono
contenuti in un documento sintetico
diffuso dopo la conferenza stampa su
questo tema tenuta dal vicepremier
Gianfranco Fini e dai ministri Bossi,
Giovanardi e Pisanu. Il nuovo testo non
prevede alcuna sanatoria e fissa
norme più rigide per i clandestini.
1)Valutazione, per ciò che riguarda la
cooperazione e gli aiuti agli stati non
appartenenti all'UE, del
comportamento che questi ultimi adottano
con riguardo alle politiche di
effettivo contrasto nei confronti dello
sfruttamento criminale
dell'immigrazione clandestina, nonché
nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico degli
stupefacenti e degli armamenti. Tra gli
elementi da valutare ai fini
dell'atteggiamento del Governo italiano in
materia di cooperazione vi è anche il
comportamento che questi stati
assumono in ordine alla collaborazione
giudiziaria e penitenziaria.
2)Integrazione dell'extracomunitario
fondata sul reale inserimento nel mondo
del lavoro. In tale prospettiva,
anticipando la direttiva europea,
l'esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro, per la definizione del
quale vengono individuate procedure
tendenti all'avvicinamento della domanda
e dell'offerta, diventa requisito
essenziale per il rilascio del permesso di
soggiorno. 3)Durata del permesso di
soggiorno commisurata alla durata del
lavoro se si tratta di lavoro stagionale
o a tempo determinato, ovvero
rinnovabilità del permesso se si tratta
di lavoro a tempo indeterminato.
4)Fissazione delle quote, con uno o più
decreti annuali, sulla base
dell'inserimento nel mondo del lavoro e,
quindi, delle disponibilità ad
assumere da parte del mondo produttivo.
A tale riguardo, è stata introdotta
una disposizione che consente ai
lavoratori di origine italiana (per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di
ascendenza - bisnonno - che siano
residenti in paesi non comunitari) di
accedere al mercato del lavoro italiano
in via privilegiata. Si prevede,
infatti, che nei decreti suddetti sia
loro riservata una quota
preferenziale. 5) Si introduce una
apposita disposizione che prevede che
prima di procedere all'assunzione di
lavoratori stranieri l'ufficio
competente si accerti che non vi sia la
disponibilità per tale tipo di
attività di lavoratori italiani. A tale
proposito, si procede, in taluni
casi, a diffondere le offerte di lavoro
in via telematica. 6) Al fine di
rendere più agevole l'espletamento di
tutte le pratiche relative
all'assunzione dei lavoratori
subordinati stranieri, si prevede
l'istituzione, presso la Prefettura,
Ufficio Territoriale di governo, dello
Sportello unico per l'immigrazione.
7)Abolizione dell'istituto dello
sponsor. Si è prevista, invece, la
possibilità di effettuare corsi di
formazione nei paesi di origine degli
stranieri, nonché un meccanismo
preferenziale per l'assunzione di coloro
che superano i suddetti corsi. 8)
Effettività dell'espulsione per il
clandestino. Al posto dell'intimazione ad
allontanarsi dal territorio nazionale,
il mezzo di espulsione da diventa,
con questo ddl, quello
dell'accompagnamento alla frontiera. Poiché la
maggiore difficoltà che finora ha
impedito di eseguire questa misura ha
riguardato l'identificazione del
clandestino e, quindi, l'identificazione
dello stato di provenienza, a causa del
termine breve di trattenimento negli
appositi centri (!!), si prevede
l'allungamento del periodo di permanenza
nel centro. Si passa dagli attuali 20
giorni prorogabili finoa 30 giorni, a
60 giorni, fermo restando il controllo
giurisdizionale. 9) La sanzione
penale interviene se l'extracomunitario,
dopo essere stato espulso, rientra
nuovamente clandestinamente, rifiutando,
quindi, di ottemperare all'ordine
di espulsione. Sono previsti in questo
caso l'arresto in flagranza, il rito
direttissimo e la pena dell'arresto da 6
mesi ad un anno. Il giudice,
peraltro, nei confronti di condanne
penali per pena detentiva inferiore a 2
anni, può ordinare la commutazione
della detenzione in espulsione. Qualora
lo straniero, condannato per questo tipo
di reato e nuovamente espulso,
rientri in Italia clandestinamente,
viene ad incorrere in una più grave
fattispecie delittuosa che prevede la
detenzione da 1 a 4 anni, nonché
l'espiazione in carcere anche della pena
che era stata in precedenza
commutata nell'espulsione. 10)
Ricongiungimenti familiari: si restringe il
campo del ricongiungimento familiare
consentendo il ricongiungimento al
coniuge, ai figli minori e ai genitori
di figlio unico. 11) Procedura
semplificata per il riconoscimento del
diritto di asilo. 12) Coordinamento e
monitoraggio della nuova normativa
attraverso l'istituzione di un apposito
Comitato nazionale presso la presidenza
del Consiglio dei ministri. Tale
comitato si avvale di un supporto
tecnico istituto presso il ministero
dell'interno e composto dai
rappresentanti dei ministeri interessati.
Tratto da "Il Manifesto" 31 maggio 2002 ____________________________________________________________ |